loading...

lunedì 20 dicembre 2010

COLLEGATO,LAVORO, AMMAZZA,PRECARI






COLLEGATO LAVORO: i precari pagano le conseguenze di una norma contro i diritti dei lavoratori


 http://www.precari.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews[tt_news]=22728&cHash=0983ac0eee&MP=63-629


 http://www.alvip.it/


.

COLLEGATO-LAVORO: AMMAZZA-PRECARI

13 Dicembre
 Il “collegato lavoro” prevede per tutti i lavoratori, anche non precari, l’obbligo d’impugnazione nel termine di 60 giorni dai trasferimenti dei dipendenti (sede di lavoro) e dalle cessioni del rapporto di lavoro da un’azienda ad un’altra.

Per i lavoratori precari

1) Definizione di lavoro “atipico”o“precario”.
Sono tutti quei rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato. In via esemplificativa ma non esaustiva: lavoro in somministrazione (interinale), contratto di associazione in partecipazione, lavoro intermittente (anche detto “a chiamata” o “job on call”), contratto di inserimento; collaborazioni coordinate e continuative o a progetto...

2) Definizione di “licenziamento” in contratto “atipico”o“precario” .
S’intende (in modo improprio,ma sintetico) qualsiasi lettera con cui il datore di lavoro comunichi la sua volontà di cessare il rapporto di lavoro: recesso, disdetta, risoluzione ecc.

3) Definizione della decadenza“ammazza-precari” del collegato lavoro.
Si è disposto che nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del collegato lavoro (dal 24.11.2010 al 23.1.2011) tutti coloro che hanno avuto negli anni e nei mesi precedenti al collegato lavoro (vale a dire in qualsiasi data fino al 24 novembre 2010 incluso) un rapporto di lavoro a tempo determinato (di qualunque tipologia) o un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeterminato, del quale sospettano l’illegittimità, DEVONO inviare una lettera raccomandata di impugnazione all’azienda per la quale hanno lavorato entro e non oltre il 23 gennaio 2011. Salvaguarderanno, così, il diritto di far valere in giudizio queste illegittimità nel successivo termine assegnato dalla legge per introdurre la causa (270 giorni dall’impugnazione). E’ chiaro - ma è bene ripeterlo, a scanso di equivoci - che anche i contratti “atipici” o “precari” terminati dopo il 24 novembre 2010 devono essere impugnati, ma non entro il 23 gennaio 2011: entro – appunto – i 60 giorni dalla data della cessazione del contratto.


Le tipologie di atti e contratti che devono essere impugnati dal 24.11.2010 al 23.1.2011 (se si ritiene che il proprio contratto sia per qualche motivo illegittimo) sono le seguenti:
1° caso. Contratto a tempo determinato che è cessato in qualsiasi data fino al 23 novembre 2010
2° caso. Contratto di lavoro “atipico” o “precario” cessato senza essere accompagnato da alcuna comunicazione del datore di lavoro di avvenuta ed effettiva risoluzione del rapporto
3° caso. Contratto di lavoro “atipico” o “precario” cessato con accompagnamento di una comunicazione del datore di lavoro sull’avvenuta ed effettiva risoluzione del rapporto:

Dopo aver interrotto i termini di decadenza,CHE FARE?

Bisognerà rivolgersi al proprio legale di fiducia o da quello consigliato da un patronato sindacale, per vagliare attentamente se vi sono gli estremi per un’azione legale entro e non oltre 270 giorni dalla impugnazione.





. Stampa subito 30 foto gratis! .

Nessun commento:

Posta un commento

Guadagna col Tuo Blog e se non lo Hai te lo Creo : https://www.cipiri.com/

loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Post più popolari

SCEGLI una CARTA tra le IMAGO


CLICCA QUI SOTTO
.



Lettori fissi

Visualizzazioni totali